
L'art. 2 lettera f) del D.lgs. 81/2008 definisce il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come " persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi".
L’assunzione di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione prevede lo svolgimento dei seguenti compiti come esplicitati nel D.Lgs. 81/2008:1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 28, comma 2 e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 35 (Riunione Periodica);
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.